IL PRETORE
   Letti  gli  atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva  assunta nel
 procedimento n. 12/97 r.g. esecuzione penale;
   Rilevato che, con ricorso  pervenuto  il  23  giugno  1997,  l'avv.
 Pietro  Barbaro,  in  qualita'  di  difensore  di  fiducia di Cortese
 Pasquale, chiedeva a questo pretore  dichiararsi  la  nullita'  della
 sentenza  emessa  dal  pretore  di Orta Nova il 27 settembre 1996 nei
 confronti del proprio assistito e la conseguente  revoca  dell'ordine
 di  esecuzione eseguito nei confronti del medesimo il 29 maggio 1997,
 osservando che la sentenza era stata pronunciata  da  giudice-persona
 fisica  diverso  da  quello che aveva iniziato il processo e che cio'
 era  avvenuto  dopo  la  rinnovazione  del   dibattimento,   disposta
 tuttativa in assenza dell'imputato;
   Rilevato che, con decreto del 26 giugno 1997, il pretore fissava il
 procedimento  in  camera  di  consiglio per il giorno 17 luglio 1997,
 dandone avviso al pubblico ministero,  all'imputato  e  al  difensore
 dell'imputato;
   Rilevato  che,  all'udienza  camerale del 17 luglio 1997, compariva
 l'imputato, il quale aveva chiesto di essere  sentito  personalmente,
 nonche'   il   difensore  dell'imputato,  Giovanni  Della  Croce,  in
 sostituzione del difensore di fiducia, riportandosi alle richieste di
 cui al ricorso;
   Rilevato  che,  per  il  pubblico  ministero,  compariva  il  dott.
 Severino  Antonucci,  uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di
 tirocinio,   il   quale   sollevava   questione    di    legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in
 riferimento agli artt.  3 e 97 Cost., nella parte in  cui  consentono
 ai  soggetti  indicati  nell'art.  72 cit. di svolgere le funzioni di
 pubblico  ministero  nell'udienza  dibattimentale,  nell'udienza   di
 convalida    dell'arresto  e  del fermo, nonche' di svolgere le altre
 funzioni ivi elencate, con esclusione  delle  udienze  in  camera  di
 consiglio  e,  in  particolare, dell'udienza camerale di cui all'art.
 666 c.p.p., deducendo l'illogicita' di tale
  disciplina rispetto a quella che invece  consente  ai  vice  pretori
 onorari  di  svolgere,  tra  l'altro,  anche  le  funzioni di giudice
 dell'esecuzione penale (artt. 32, 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12);
   Rilevato che il difensore dell'imputato si associava alle richieste
 del  pubblico  ministero  in  ordine  alla  questione di legittimita'
 costituzionale sollevata;
   Rilevato che il pubblico ministero, nel merito,  si  opponeva  alla
 richiesta del difensore dell'imputato.
                             O s s e r v a